NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI MAGGIO 2015
- Posted by Studio Massarotto e Associati
- On 3 Maggio 2015
Diritto Civile
Impresa artigiana – Privilegio (Cassazione Sez. Un. Civili 20 marzo 2015, n. 5685)
In tema di impresa artigiana, l’iscrizione all’albo di un’impresa artigiana, legittimamente effettuata ai sensi dell’articolo 5 della l. 443/85 legge, non spiega di per sé alcun effetto, neppure quale presunzione “juris tantum” della natura artigiana dell’impresa, ai fini dell’applicazione dell’articolo 2751 bis, n. 5 c.c., dettato in tema di privilegi, dovendosi, a tal fine, ricavare la relativa nozione dai criteri fissati in via generale dall’articolo 2083 c.c..
A tal fine, il criterio del volume d’affari non è di per sé sufficiente, dovendosi fare riferimento alla prevalenza del lavoro del titolare dell’impresa e della sua famiglia rispetto al capitale ed all’altrui lavoro nonché verificare se il capitale investito, in termini di strutture e macchinari e di materie prime, consente di escludere la prevalenza del lavoro umano del solo titolare dell’impresa.
Diritto Civile
Preliminare del preliminare (Cassazione Sez. Un. Civili 06 marzo 2015, n. 4628)
In presenza di contrattazione relativa a compravendita immobiliare che sia scandita in due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito deve preliminarmente verificare se tale accordo costituisca già esso stesso contratto preliminare valido e suscettibile di esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento. In particolare, riterrà valido il preliminare del preliminare soltanto qualora emerga la differenziazione dei contenuti negoziali tra i contratti. In tal caso, la violazione dell’accordo precedente al preliminare vero e proprio, in quanto contraria a buona fede, potrà dar luogo a responsabilità per la mancata conclusione del contratto.
Diritto Antitrust – IP
L’Autorità Antitrust sanziona per 12,5 milioni di Euro otto società produttrici di calcestruzzo in Veneto e Friuli per intesa restrittiva della concorrenza
Si tratta di otto società produttrici di calcestruzzo operanti in Friuli Venezia Giulia (General Beton Triveneta S.p.A., Calcestruzzi Zillo S.p.A., Friulana Calcestruzzi S.p.A., SuperBeton S.p.A., Cobeton S.r.l., La Nuova Calcestruzzi S.r.l., Calcestruzzi Trieste Nord Est S.r.l., Concrete Nordest S.r.l.) e alla loro società di consulenza (Intermodale S.r.l.). Le stesse hanno attuato due intese tra il 2010 2014 per fissare i prezzi e spartirsi la clientela: una, nelle province di Udine, Pordenone, Gorizia e nella provincia di Treviso a sinistra del Piave; l’altra, nella provincia di Trieste. Le due intese erano finalizzate alla ripartizione dei cantieri di fornitura del calcestruzzo e alla fissazione dei prezzi di vendita nei due mercati geografici del Friuli sopra indicati.
Diritto Penale
Infortuni sul lavoro – responsabilità del direttore generale (Corte di cassazione – Sezione IV penale – Sentenza 1° aprile 2015 n. 13858)
Nelle imprese di grandi dimensioni non è possibile attribuire tout court all’organo di vertice la responsabilità per l’inosservanza della normativa di sicurezza, occorrendo sempre verificare se il direttore generale con delega in materia antinfortunistica sia stato messo in condizioni di intervenire (La Corte ha cassato la sentenza di condanna nei confronti del direttore generale, in ragione del breve spazio di tempo intercorso tra l’assunzione dell’incarico ed il verificarsi dell’evento, con conseguente necessità di accertare la sussistenza in capo al direttore di un’adeguata consapevolezza delle modalità del processo produttivo in cui si era verificato l’infortunio).
Start-up Innovative
Il termine “start-up innovativa” definisce la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato, e che ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (D.L. 18 ottobre 2012, n. 179).
In particolare, al fini di essere considerata “start-up innovativa”, la società debba possedere determinati requisiti formali (i.e. deve essere costituita e svolgere attività d’impresa da non più di 60 mesi e il totale del valore della produzione annua della società, a partire dal secondo anno, non deve essere superiore a 5 milioni di euro) e, in particolare, deve avere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti sostanziali:
le spese in ricerca e sviluppo sostenute dalla società debbono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione;
la società deve impiegare come collaboratori in possesso di titolo di dottorato di ricerca ovvero in possesso di laurea, e che abbia svolto un’attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca da almeno 3 anni in Italia o all’estero;
la società deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale ed all’attività d’impresa.
Incentivi e agevolazioni:
agevolazioni di natura fiscale sotto forma di detrazione e deduzione d’imposta: sono previste, per gli anni 2013, 2014 e 2015 e 2016, detrazioni di’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e d’imposta sul reddito delle società;
misure per la raccolta del capitale di rischio nelle start-up innovative: la raccolta del capitale può avvenire attraverso portali on line. Inoltre, le start-up innovative possono inoltre beneficiare dell’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese in modo gratuito;
misure per abbattere le spese di costituzione: l’atto costitutivo delle start-up innovative può essere redatto, oltre che per atto pubblico, anche mediante un documento informatico firmato digitalmente, senza dunque la necessità di ricorrere ad un notaio.
misure per incentivare la costituzione di start-up innovative da richiedenti esteri: è consentito l’ingresso per motivi di lavoro autonomo anche a cittadini stranieri per la costituzione di imprese “start-up innovative”.
Focus del mese
Composizione della crisi da sovraindebitamento
L’istituto del sovraindebitamento, disciplinato dalla legge n. 3 del 2012 (modificata dalla legge n. 179 del 2012), è stato introdotto al fine di colmare le lacune della legge fallimentare estendendo la possibilità di fare ricorso alla soluzione concordata della crisi e, quindi, di ottenere l’esdebitazione, anche per i soggetti che non possono dichiarare il fallimento (come consumatori, piccolo imprenditori, professionisti, artigiani e privati in generale).
La ratio della nuova disciplina è quella di evitare la marginalizzazione dell’insolvente civile in moda da reintrodurlo nel ciclo produttivo assicurandogli un “nuovo inizio”.
I requisiti per essere ammessi alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento sono due:
squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio del debitore;
definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.
Il privato che intende aderire al procedimento dovrà, dunque, rivolgersi agli organismi individuati con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28.01.2015, ossia commercialisti, avvocati, notai e altri soggetti o enti individuati dal decreto e appositamente creati dai Comuni e dalle Regioni e, con il loro ausilio, redigere una proposta di esdebitazione da sottoporre al Tribunale del luogo in cui risiede.
Tale proposta potrà avere ad oggetto due soluzioni:
la definizione di un accordo con i creditori per il pagamento dei debiti;
la liquidazione del patrimonio del debitore e l’assegnazione dei beni ai creditori.
La domanda va depositata unitamente a tutta la documentazione che consenta di ricostruire la situazione economica e patrimoniale dell’insolvenza e, affinché venga omologato il piano, è necessaria l’approvazione del 60% dei creditori. Dal momento dell’omologazione, l’accordo è obbligatorio per tutti i creditori e coloro che abbiano un titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.
Una volta completato l’iter, il giudice dispone con decreto la chiusura della proceduta e il soggetto sarà considerato esdebitato, ovvero otterrà il beneficio di essere completamento libero dalla sua posizione debitoria, anche nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti.
In conclusione, la composizione della crisi da sovraindebitamento presenta il vantaggio, da un lato, per il debitore in difficoltà e onesto di assicurarsi dal rischio di perdere tutto e di ripartire da zero e, dall’altro, per i creditori, di ottenere il soddisfacimento almeno parziale dei proprio crediti evitando le lungaggini della procedura esecutiva.
Si segnala inoltre…
Le imprese agricole, agroindustriali e ittiche, aderenti a un contratto di rete già costituito al momento della presentazione della domanda, beneficeranno di un credito d’imposta pari al 40% delle spese nel limite dei 400mila euro dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi agevolabili, al fine di incentivare il potenziamento del commercio elettronico e lo sviluppo di nuovi prodotti, reso operativo grazie al decreto del Ministero delle Politiche Agricole pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 27 febbraio.
Sono agevolabili le spese sostenute per nuovi investimenti compresi in un programma comune di rete e realizzati successivamente all’entrata in vigore del decreto, nonché per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie.
I costi devono riguardare:
attività di consulenza e assistenza tecnico-specialistica prestata da soggetti esterni all’aggregazione in rete;
materiali per la costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili e attrezzature;
tecnologie e strumentazioni hardware e software funzionali al progetto di aggregazione in rete;
ricerca e sperimentazione;
acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;
formazione dei titolari d’azienda e del personale dipendente;
promozione sul territorio nazionale e sui mercati internazionali dei prodotti della filiera;
comunicazione e pubblicità.